Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((..))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
                Ex lettori di madre lingua straniera

  1.   In  esecuzione  della  sentenza  pronunciata  dalla  Corte  di
Giustizia  delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001 nella causa
C  - 212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua
straniera  delle Universita' degli Studi della Basilicata, di Milano,
di Palermo, di Pisa, di Roma «La Sapienza» e «l'Orientale» di Napoli,
gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  11 luglio 1980, n. 382,
abrogato  dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236,  e'  attribuito,  proporzionalmente  all'impegno orario assolto,
((tenendo  conto  che  l'impegno  pieno  corrisponde  a 500 ore,)) un
trattamento   economico   corrispondente  a  quello  del  ricercatore
confermato  a  tempo  definito,  con  effetto  dalla  data  di  prima
assunzione,  fatti  salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli; tale
equiparazione   e'   disposta  ai  soli  fini  economici  ed  esclude
l'esercizio  da  parte  dei  predetti  collaboratori  linguistici, ex
lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
ad euro 10.000.000,00 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo  5,  comma 1,
lettera  a),  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  5,  comma 1, lettera a), della
          legge  24 dicembre  1993,  n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica), prevede:
              «1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
          finanziari  destinati  dallo  Stato  alle  universita' sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica, denominati:
                a)   fondo   per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11  luglio  1980,  n.  382,  e della spesa per le attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.».
              -  La  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato   "legge   finanziaria  2004")  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre 2003, n. 299, supplemento
          ordinario.